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Cos’è l’IPT?

Spesso si pagano tasse e balzelli, qualche volta odiosi e che non si comprendono, senza neanche sapere cosa siano e nelle tasche di chi finiscano e perché. Siamo certi che l’IPT è uno di quelli che si comprendono di meno e che venga percepito come una vera appropriazione. Vediamo di capire, molto in breve, di cosa stiamo parlando senza avere pretese di essere esaustivi.

L’IPT, cioè l’imposta provinciale di trascrizione è un tributo che grava sugli autoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana e applicata alle formalità richieste dal Pubblico Registro Automobilistico per l’iscrizione, trascrizione, e annotazione dei veicoli sul registro medesimo.

Questa tassa è stata istituita dall’art. 56 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Per quanto riguarda il valore dell’imposta, come determinato dallo stesso art. 56 (commi 2 e 11), la provincia nel quale il veicolo viene immatricolato può deliberare di aumentare le misure basi sino ad un massimo del 30%.

Come stabilito dall’articolo art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, la sanzione in caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell’IPT, è unica ed è dovuta nella misura del 30% dell’importo non versato.

Per completezza, facciamo seguire una tabella (fonte ACI) dalla quale è possibile rilevare quali province hanno deciso gli aumenti sopra anticipati e in che percentuale. Noterete come abbiamo approfittato per lucrare senza alcun rispetto per gli automobilisti nella quasi totalità del territorio italiano. Basta una mano per contare chi ha deciso, pur non togliendo di mezzo l’odiosa gabella, almeno di non renderla più pesante.

AUMENTO PROVINCIA
30% Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno, Asti, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (9), Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze (4), Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Medio-Campidano, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio (10), Oristano, Padova (2), Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino (2), Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza (2), Prato, Ragusa, Ravenna (2), Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma (4), Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino (3), Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Viterbo
25% Crotone, Sondrio, Ferrara
20% Arezzo, Avellino, Benevento, Carbonia-Iglesias, Grosseto, Latina, Pordenone, Reggio Emilia, Siracusa, Trieste, Udine, Vicenza (7)
10% Matera
Nessun Aumento Aosta, Bolzano, Trento
note

2) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione elettrica, ibrida, GPL e metano, la maggiorazione IPT è del 20%.

3) Per il calcolo della IPT dovuta, si applica la percentuale di maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non soggetti a IVA, mentre per la trascrizione di atti soggetti a IVA si applica la maggiorazione del 10%.
Si applica invece l’IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/1998 (senza alcuna maggiorazione) a fronte delle seguenti casistiche:
– formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
– formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
– formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC – servizio pubblico non di linea);
– formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
– formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio
4) Ad esclusione delle casistiche sotto elencate per le quali Firenze e Roma hanno previsto l’applicazione dell’IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione:
-formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
– formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
-formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC – servizio pubblico non di linea);
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
– formalità relative a veicoli destinati al trasporto specifico, sia in conto proprio che in conto terzi.
La Provincia di Roma ha esteso tale agevolazione anche ai trattori stradali destinati al traino di semirimorchi e alle formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione del leasing nel caso in cui il locatario sia residente o abbia la sede legale (società) a Roma.

6) Per le formalità relative ad autovetture con emissione di CO2 fino a 120 g/Km la maggiorazione IPT è del 10%.

7) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL si applica l’IPT senza nessun aumento.

9) Va applicata la maggiorazione vigente (deliberata annualmente dalla Provincia stessa) nella misura ridotta al 50% alle formalità che rientrano nelle casistiche sottoelencate:

  • veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, GPL, metano ed idrogeno;
  • veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
  • veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

Va applicata l’IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/1998 (senza alcuna maggiorazione) alle formalità aventi ad oggetto veicoli uso trasporto di cose e trasporto specifico conto terzi, richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
10) Si applica l’IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/1998 (senza alcuna maggiorazione) a fronte di acquisti effettuati dal 01.01.2014 al 17.05.2014 (fa fede la data di immatricolazione per le formalità di iscrizione e la data di formazione dell’atto per gli acquisti di veicoli già iscritti al PRA) da parte di soggetti che in occasione dell’alluvione dell’8.11.2013 hanno subito la perdita o il grave danneggiamento del proprio veicolo. La presenza del presupposto dell’agevolazione deve essere autocertificata (ai sensi del DPR 445/2000) dagli interessati.

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