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Voucher & Lavoro Accessorio

Con il lavoro accessorio si è cercato di regolamentare quelle prestazioni lavorative non regolate da contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, caratterizzate da un limite soprattutto economico e dal pagamento attraverso dei voucher.

Si tratta soprattutto di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità favorendo fenomeni di “lavoro nero”, quindi lo scopo fondamentale è assicurare  una maggiore tutela allo stesso lavoratore.

  • Un esempio per chiarire: Gianni ha bisogno di fare un lavoro e chiama Giuseppe per chiedergli di farlo. Per tutelare Giuseppe non facendolo lavorare “in nero”, assicurandogli anche una copertura contributiva come previsto dalla legge, Gianni lo retribuisce con il voucher.
    Capiamo così, dall’esempio stesso, che Gianni è “un committente”, cioè chi commissiona un lavoro di cui ha necessità. Giuseppe, invece, è “un lavoratore occasionale” che verrà retribuito con il voucher.
    Comprendiamo meglio una definizione, adesso, del contratto di lavoro accessorio: l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Se il committente (il Gianni di turno, per intenderci), è un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono superare il limite di € 2.000 nell’anno civile per “ciascun lavoratore”.

Già dal 2015 il Decreto Legislativo n. 81 ha confermato il venire meno così della caratteristica dell’occasionalità del lavoro in argomento – già eliminata dal Decreto Legge 76/2013 – e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per “qualsiasi tipo di attività”.

Il lavoro accessorio si utilizza, quindi, in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, rispettando comunque i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.

Per completezza ricordiamo che chi percepisce la cassa integrazione salariale o altre prestazioni di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno civile.

Per il lavoratore il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato. I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Con la Circolare n.4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 gennaio 2013, sono state fornite alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sul lavoro accessorio.

Maggiori chiarimenti sul lavoro accessorio e sull’utilizzo dei voucher a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015 sono stati forniti dalla Circolare INPS n.149/2015.

  • Il valore nominale del voucher è pari a 10 euro. Il valore netto del voucher da 10 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione che va in tasca al lavoratore, è pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
  • È disponibile, inoltre, un buono “multiplo” del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
  • Il periodo di validità dei Buoni Cartacei è fissato in 24 mesi.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

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